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Risarcimento del danno Diritto di surroga Responsabilità civile Liquidazione dei danni Assicurazione obbligatoria
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Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni materiali, al di fuori delle disposizioni contrattuali di carattere assicurativo, ha motivo di essere allorquando esista un civilmente responsabile dell'evento dannoso, sul quale incombe l'obbligo del risarcimento a norma di legge. Si è nel caso della R.C. connessa o meno a una polizza di garanzia per tale ramo.

I criteri per la risarcibilità dei danni e i concetti su cui il risarcimento si fonda sono già stati esaminati. Per quanto concerne le cose, i concetti essenziali sono i seguenti :

1) Per essere risarcibile, il danno deve esistere in effetti o essere sicuramente prevedibile; esso può riguardare sia il danno emergente che il lucro cessante (art. 1223 c.c.); inoltre occorre che esso sia conseguenza immediata e diretta dell'evento lamentato (art. 1223 c.c.), escludendosi i danni indiretti e mediati, dovuti a cause estranee, anche sopraggiunte. La risarcibilità dei danni mediati può ammettersi solo quando sussista un nesso di causalità necessaria, per cui i danni siano una conseguenza esclusiva dell'inadempimento o del fatto illecito (Cass. Civ., 14 luglio 1955, n. 2235).
2) Il risarcimento deve riguardare soltanto la parte del danno sicuramente attribuito al debitore, escludendosi quindi quella parte che deve attribuirsi al creditore, per la ripartizione tra gli autori del danno in proporzione della loro colpa. Inoltre non deve essere risarcito il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.);
3) Dal risarcimento deve altresì essere escluso il lucro che può essere derivato al danneggiato, senza giusta causa, in quanto non è ammesso un arricchimento ai danni dell'autore dell'evento dannoso (art. 2041 c.c.); e nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che esse avevano al tempo del sinistro (art. 1908 c.c.).
4) Il creditore può chiedere il risarcimento in forma specifica, quando ciò sia possibile, fermo restando al giudice il potere di disporre che esso avvenga per equivalente se tale forma risulta eccessivamente onerosa per il debitore (art. 2058 c.c.). Per quanto concerne gli autoveicoli danneggiati, il danneggiante non può essere condannato, a titolo di risarcimento dei danni, nè al pagamento corrispondente al prezzo di listino della macchina, nè alla consegna di altra macchina nuova della stessa marca e dello stesso tipo di quella rimasta danneggiata poichè in tal modo verrebbe attribuito al danneggiato qualcosa di più e di diverso, e cioè una macchina nuova al posto di quella usata, sia pure per breve tempo (Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1966, n. 1262). Può invece richiedere il risarcimento del deprezzamento del veicolo a seguito dell'incidente.
5) La liquidazione del danno deve essere riferita al momento in cui esso si verificò. Dal momento decorrono gli interessi di uso (art. 1224 c.c.). Di solito non si considerano gli interessi per le ordinarie necessità di tempo occorrente per la trattazione della pratica; mentre si considerano per i differimenti della liquidazione dovuti a controversie.

In sintesi, allorchè in un evento dannoso esistano una o più persone civilmente responsabili, il risarcimento del danno accertato viene ripartito tra tali persone in proporzione del concorso che ciascuna di esse ebbe nella determinazione dell'evento stesso (concorso di colpa), escludendosi dal risarcimento di ognuno la parte del danno che è da attribuire alla colpa del danneggiato. Non si esamineranno i danni che non siano in rapporto diretto e immediato di causalità con il fatto lamentato e quelli che siano attribuiti alla mancata ordinaria diligenza del danneggiato stesso, o al comportamento spendereccio di lui, fuori delle assolute necessità, evitandosi arricchimenti senza giusta causa.

La procedura per la liquidazione dei danni a cose, è sostanzialmente identica a quella indicata per la liquidazione dei danni alle persone, differendo soltanto nella parte estimativa, essendo ben diversi i criteri valutativi. Anzi, di massima, essendo i danni a persone, animali e cose, riguardanti lo stesso sinistro, riferiti ai medesimi danneggiati o a persone che ne ebbero parte attiva coma autori, non si fanno liquidazioni separate, bensì liquidazione unica, considerando la sommatoria dei danni di varia specie.

Per le cose, così come per le persone, le operazioni di liquidazione extragiudiziale dei danni sono sempre le stesse, e precisamente:
a) Valutazione dei danni effettivamente esistenti (aspetto tecnico-amministrativo,di carattere essenzialmente peritale e di controllo delle prove addotte dalle opposte parti);
b) Determinazione delle responsabilità di ciascun autore, singolarmente inteso e raffrontato con le responsabilità complessive di tutti, ai fini della determinazione del grado relativo di responsabilità di ognuno (aspetto giuridico);
c) Transazione sulla liquidazione e sulle modalità esecutive dei risarcimenti, sulla base degli elementi in a) e b) (aspetto giuridico-amministrativo);
d) Adempimento (aspetto amministrativo).

Lo schema-guida riportato a proposito di liquidazione di danni a persone, vale anche per la liquidazione dei danni ad animali e cose.
Anche per la liquidazione dei danni a cose ed animali vale quanto detto per i danni a persona in merito alla riduzione proporzionale dei diritti di più danneggiati in caso di massimali insufficienti nell'assicurazione obbligatoria R.C. per veicoli a motore e natanti.
Per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, il regolamento per l'esecuzione di detta legge e particolarmente l'aggiunta ad esso apportata con D.P.R. Del 16 gennaio 1981, n. 45, stabilisce che la trattazione del risarcimento è soggetta a una particolare procedura, che può essere sintetizzata come segue:
1) l'assicurato presenta alla sua compagnia assicuratrice la denuncia redatta sull'apposito modulo, il quale nel frontespizio altro non è che il verbale di 'Constatazione amichevole di incidente';
2) colui il quale ha subito il danno si fa rilasciare dalla propria compagnia assicuratrice la copia di detta denuncia, la quale dovrà essere da lui allegata alla richiesta di risarcimento di danno che egli farà alla compagnia assicuratrice del danneggiante, presso l'Ufficio incaricato della liquidazione, nel luogo di domicilio del danneggiato stesso, o nel capoluogo di provincia;
3) la richiesta di risarcimento dei danni a cose deve indicare oltre che le generalità e l'indirizzo del richiedente, il luogo, i giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore (di ordinaria attività lavorativa) in cui dette cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Perciò il danneggiato deve agevolare detta ispezione e non intralciarla.
Se ci sono state lesioni personali, il danneggiato deve indicarle al più presto con la durata dell'inabilità, l'età, l'attività lavorativa normalmente svolta e il relativo reddito netto. Inoltre egli deve indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente d'assicurazione sociale (INAIL, INPS ecc). Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione medica idonea a provare la durata dell'inabilità, l'intervenuta guarigione e l'entità del reddito.
4) Effettuati gli accertamenti e le ispezioni del caso, la compagnia assicuratrice del danneggiante (salvo i particolari accordi tra le compagnie per l'indennizzo diretto - C.I.D. - a cura della compagnia del danneggiato, comunica al danneggiato la propria decisione, che può essere: a) di non risarcire il danno, con giustificazione dei motivi; b) di risarcibilità per una determinata somma.
5) Se il danneggiato accetta l'offerta fattagli, l'assicuratore è tenuto al pagamento della somma offerta al suo domicilio, entro 15 giorni, con vaglia postale o con assegno o con altre modalità concordate. Se invece il danneggiato non accetta la somma offerta, questa deve essere versata dall'assicuratore entro 15 giorni dalla comunicazione di non accettazione, con le modalità suddette, oppure può essere messa a disposizione presso una azienda di credito ubicata nel luogo di residenza dichiarata del danneggiato oppure, ove manchi, nel capoluogo di provincia.
6) Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore deve far pervenire al danneggiato la somma offerta, con le modalità sopra dette, entro i 15 giorni successivi.

Questi principi non sono invece validi per ciò che concerne le lesioni fisiche subite in un infortunio, ad esempio in un incidente stradale mortale, poichè per tali situazioni esiste una procedura diversa di liquidazione.
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