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Diritto di surroga

L'assicuratore che ha pagato il risarcimento dei danni subiti del danneggiato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cagionato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Nell'art. 1916 cc è sancito il diritto di surroga, nel quale si evidenzia un fenomeno di modificazione soggettiva dell'obbligazione. Tale articolo è fonte di vivaci discussioni sia in dottrina che in giurisprudenza in quanto vi sono tre tendenze sulla valutazione della natura di tale diritto:
- la prima inserisce il diritto di surroga nello schema generale della surrogazione legale;
- una seconda tendenza considera il diritto di surrogazione come una cessione del diritto dell'assicurato all'assicuratore;
- l'ultima prende in considerazione il diritto di surrogazione come una successione a titolo particolare nel diritto di credito.

Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (art. 1916 cc).
il diritto dell'assicuratore (agli effetti dell'azione surrogatoria) ha un duplice limite: indennità assicurativa e colpa del terzo.
Se la colpa del terzo non esiste l'assicuratore non ha alcun diritto di rivalsa; se la colpa è tutta del terzo, avrà diritto alla rivalsa per l'intero; se il concorso di colpa del terzo è parziale, la rivalsa è proporzionale al concorso. Proposizioni semplici ed elementari se riguardate alla luce dei principi in tema di surrogazione; non è quindi né giuridicamente né tecnicamente esatto che spetti all'assicuratore il diritto di ripetere dal terzo responsabile l'intera indennità da esso pagata, senza tener conto del concorso di colpa del proprio assicurato. Non tutta la giurisprudenza concorda con questo principio, ma esso esiste e resta.
Nel caso in cui l'infortunio sia dovuto, ad esempio in un incidente stradale, a concorso di colpa dell'infortunato e del terzo, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso quest'ultimo va ridotta in proporzione al grado di colpa del terzo.

Il giudice di primo grado prima di prendere in considerazione la domanda di surroga dell'ente previdenziale contro l'assicurato del terzo responsabile deve accertare e liquidare a favore dell'istituto previdenziale stesso, tutte le somme dovute dall'assicuratore al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti (Cass. 9 luglio 1991, n. 7587). Fin tema di surrogazione dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c. opera il principio secondo il quale l'esercizio della relativa azione non deve sacrificare oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto da garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore in un infortunio sul lavoro con responsabilità penale di terzi e non corrisposto nell'indennizzo INAIL (Cass., 20 giugno 1992, n. 7577).

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le presenti disposizioni si applicano anche per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916 cc).
Ovviamente deve trattarsi di somme in effetti erogate e non forfettarie, in quanto trattandosi di spese fatte ne deve essere possibile la dimostrazione.
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